Statuto di Moggiona e documenti annessi (fine 1268-inizi 1269)*. Pierluigi
Licciardello & Gian Paolo G. Scharf
articolo apparso su Archivio Storico Italiano, Anno CLXV (2007), N. 611 - Disp. I (gennaio-marzo) (Le note -al testo in latino- si apriranno in un'apposita finestra) Appendice
documentaria
4.
Statuto di Moggiona (1269)
traduzione
a cura di P. Licciardello
In nome di Dio,
amen. In onore, buona condizione, concordia e pace degli uomini di
Moggiona e in riforma del suddetto castello e in onore e grandezza
dell’eremo di Camaldoli e del priore generale di tutto il suo Ordine.
Hoc est statutum castri de Modiona Questo è lo statuto del castello di Moggiona, composto e fatto per volontà degli uomini e su mandato del venerabile padre il signor Giovanni priore di Camaldoli da Testa, Bruno, Cante, Bonizo, Aiuto e Fantone, eletti allo scopo di comporlo da Bruno e Diotaiuti, consoli del suddetto castello. Anzitutto stabiliamo che tutti i diritti dell’eremo di Camaldoli e dei suoi membri siano difesi e mantenuti dagli uomini di Moggiona. Inoltre stabiliamo che tutti i prelati e i sudditi dell’Ordine Camaldolese di passaggio per la contrada di Moggiona siano accolti con onore e con affetto. Inoltre stabiliamo che chiunque abbia infranto il muro del suddetto castello di notte sia punito con una multa di 10 soldi. Si lo avesse infranto di giorno, paghi 5 soldi. Inoltre, chiunque abbia rubato qualcosa nel suddetto castello di notte, sia punito con una multa di 10 soldi e ripaghi il furto. Se di giorno, paghi 5 soldi. Inoltre, chiunque abbia colpito qualcun altro in modo rabbioso, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, chiunque abbia picchiato qualcuno in modo da fargli uscire del sangue, sia punito con una multa di 20 soldi. Inoltre, chiunque abbia rivolto a qualcun altro un’offesa di cui sia stata fatta pace, sia punito con una multa di 20 soldi. Inoltre, chiunque abbia detto a qualcuno: “Sei un bozzus”, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, chiunque abbia testimoniato il falso contro qualcuno, senza poterlo provare, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, qualunque persona abbia detto ad una donna del suddetto castello: “Sei una meretrix”, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, chiunque abbia detto a qualcuno di fronte al podestà o ai consoli: “Tu menti”, sia punito con una multa di 5 soldi. Se fuori del territorio comunale (curia), sia punito con due soldi. Inoltre hanno stabilito che nessuno tenga il concime dentro il castello, sotto pena di 2 soldi, e porti fuori il concime. Inoltre hanno stabilito che nessuna donna faccia il bucato dentro il castello, sotto pena di 2 soldi. Inoltre, chiunque abbia trascinato via qualcuno da un campo che abbia dichiarato da 10 anni, sia punito con una multa di 10 soldi e restituisca il campo. Inoltre, chiunque abbia divelto un paletto di recinzione, sia punito con una multa di 10 soldi e il suddetto paletto sia rimesso a posto da due uomini eletti dal podestà del suddetto castello. Inoltre, chiunque abbia tagliato alla radice un albero domestico, sia punito con una multa di 5 soldi. Se lo abbia solo sfrondato, paghi 2 soldi e risarcisca il danno. Inoltre, chiunque abbia recato danno all’orto di qualcuno, o alla vigna, o al raccolto, o a qualche albero da frutta, paghi 12 denari e risarcisca il danno. Inoltre chiunque abbia rovinato una capanna, sia punito con una multa di 12 denari e risarcisca il danno. Inoltre, chiunque prenda con la violenza una donna per abusare di lei, sia punito con una multa di 10 (denari …e… il podestà ?) abbia il diritto di svolgere indagini. Inoltre, chiunque abbia accusato qualcuno e non potrà provare l’accusa entro 10 giorni, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, chiunque (abbia tagliato) da un bosco sotto divieto una treggia (carro) di legna (…) se abbia estratto un laterale, sia punito con una multa di 12 denari. Inoltre, abbiamo stabilito che i custodi dei raccolti abbiano per il loro incarico da chiunque possieda un paio di buoi, uno staio di spelta (grano) e da quelli che fanno (…) uno staio di spelta. Inoltre, i suddetti custodi siano tenuti a denunciare chiunque abbiano sorpreso a fare danno con una multa adatta; se non lo avessero denunciato, subiscano la stessa pena che deve subire chi ha fatto il danno. Inoltre per (…) un qualche luogo, paghi 4 denari, per ogni maiale si paghino 12 denari, per gli altri animali si paghino 2 denari. Inoltre, chiunque rovini una miglioria, paghi 5 soldi e ripari la miglioria. Inoltre (chiunque … sia entrato) in una casa o in una capanna o in un raccolto di notte o di giorno, sia punito con una multa di 40 soldi, e risarcisca il danno. Inoltre, se il podestà o i consoli mandino a chiamare qualcuno e quello non venga, sia punito con una multa (…) (Inoltre, se…) il podestà o i consoli chiedano a qualcuno un pegno e quello di rifiuti di concederlo, sia punito con una multa di 5 soldi. Inoltre, gli uomini del suddetto castello siano tenuti a ricevere il signor priore di Camaldoli con vitto onorevole (…) (…tutti) i suddetti capitoli, letti e recitati ai suddetti uomini per volontà del suddetto signor priore di Camaldoli, il signor priore possa togliere o accrescere a suo piacimento. Redatto nella chiesa di S. Cristoforo del suddetto castello, il presenza del signor Compagno maggiore di Fonte Buono, del signor Taddeo priore del monastero di Poppiena e di Giunta, cellerario di Fonte Buono chiamati come testimoni. Io, Bruno notaio, figlio del fu Migliorello, sono stato presente a tutti questi atti e, come sopra si legge, su mandato del suddetto priore di Camaldoli ho scritto e ho reso pubblico. testo
originale in latino
In nomine Dei, amen. Ad honorem et bonum statum et concordiam et pacem hominum de Modiona et reformationem dicti castri et ad honorem et magnitudinem heremi Camaldulensis et eiusdem totius Ordinis generalis. Hoc est statutum castri de Modiona, compositum et factum de voluntate hominum et mandato venerabilis patris domini Iohannis prioris heremi Camaldulensis per Testam, Brunum, Canti, Bonicum, Aiutum et Fantonem, electos ad ipsum componendum per Brunum et Detaiuti consules dicti castri. In primis quidem statuimus quod omnia iura Camaldulensis heremi et membrorum defendantur et manuteneantur ab hominibus de Modiona. Item statuimus quod omnes prelati et subditi Ordinis Camaldulensis transeuntes per contratam Modion(e) honorifice et karitative recipiantur. Item statuimus quod quicumque fregerit murum castri predicti nocturno tempore puniatur ban(no) X sol. Si in die fregerit, solvat V sol. Item quicumque aliquid fuerit defuratus in dicto castro in nocte, puniatur 38 banno X sol. et furtum emendet. Si in die, solvat V sol. Item quicumque impegerit [39] aliquem irata ratione [40] puniatur banno V sol. Item quicumque percusserit [41] aliquem, unde sanguis exeat, puniatur [42] banno XX sol. Item quicumque improperaret alicui iniuriam de qua pax facta esset, puniatur banno X sol. Item quicumque dixerit alicui: «Tu es boççu», puniatur banno V sol. Item quicumque falso testificaretur contra quemquam, quod probare non posset, puniatur banno V sol. Item quicumque persona dixerit alicui mulieri dicti castri: «Tu es meretrix», puniatur banno V sol. Item quicumque alicui dixerit coram potestati vel consulibus: «Tu mentiris», puniatur banno V sol. Si extra curiam, puniatur in duobus sol. Item statuerunt quod nullus intra castrum teneat stramen, sub banno II sol., et stramen extrahat. Item statuerunt quod nulla mulier faciat bocatum in castro, sub banno II sol. Item quicumque extraherit aliquem de tenuta que professa foret per X annos, puniatur banno X sol. et tenutam restituat. Item quicumque evulserit aliquem terminum, puniatur banno V sol. et dictus terminus remittatur per duos homines quos eligat potestas dicti castri. Item quicumque aliquem arborem domesticum a piede inciserit, puniatur banno V sol. Si eum deramoraverit, solvat II sol. et dampnum emendet. Item quicumque damnificaverit ortum alicuius aut vineam vel bladas vel alicuius arbora fru[ctifera], solvat XII den. et damnum emendet. Item quicumque fregerit aliquam capannam, puniatur banno XII den. et damnum emendet. Item quicumque violentia carpet aliquam mulierem, quod eam corrumpere vellet, puniatur abnno X [den. …] [43] per suum officium possit facere inquisitionem. Item quicumque accusaverit aliquem et probare non poterit intra ad X dies, puniatur banno V sol. Item quicumque de aliqua silva bannita unam tregiam lignorum […] si extrasserit unum laterale, puniatur banno XII den. Item statuimus quod custodes bladarum habeant pro eorum feudo a quolibet qui habet unum par boum, unum starium spelte et ab aliis qui facun[…] unum starium spelte. Item predicti [44] custodes teneantur denuntiare quemcumque invenerint damnificantem banno congruo; quod si non denuntiarent, patiantur penam quam pati debet dampnificans. Item pro quolib[et …] aliquem locum, solvat IIIIor den., pro quolibet porco solvantur VI den. et de aliis bestiis solvantur duo den. Item quicumque frangat maioriam, solvat V sol. sed et maioriam reficiat. Item [quicumque … intraverit] in aliqua domo vel capanna vel blada nocturno tempore aut diurno, puniatur banno XL sol. et damnum emendet. Item si potestas vel consules mittent pro aliquo et ipse non venerit, puniatur banno […] [Item … si] potestas vel consules peterint alicui pignus et ipse recusaret dare pignus, puniatur banno V sol. Item teneantur homines dicti castri recipere dominum priorem Camaldulensem in victu honorifi[ce …] [… omnia] et singula capitula, lecta et recitata predictis hominibus de voluntate dicti domini prioris Camaldulensis, ipse dominus prior possit minuere et crescere pro sue arbitrio voluntatis. Actum in ecclesia Sancti Cristofori dicti castri, presentibus donno Compagno maiore Fontis Boni, donno Tadeo priore monasterii de Poplena et Iuncta cellerario Fontis Boni testibus. Ego Brunus notarius olim Melliorelli interfui omnibus predictis et, ut supra legitur, de mandato dicti domini prioris Camaldulensis scripsi et publ[icavi.] |
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